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Università
Popolare Biellese per l’educazione continua Adult Education Centre of Biella, People’s University,
Volkshochschule, |
atto costitutivo e
statuto |
Dr. Raffaello Lavioso, notaio – Dichiarazione
Il sottoscritto Dr. Raffaello Lavioso Notaio in Biella iscritto
al Collegio Notarile del Distretto di Biella, attesta che in forza di atto a
suo rogito in data 20 settembre 2004 n. _______ di repertorio, non ancora
registrato perché nei termini [ved. nota]*** le Associazioni "Università
Popolare di Biella" con sede in Biella Via Delleani n. 27, codice fiscale
81017450024, e "Università Popolare Subalpina per l’educazione
continua" con sede in Biella Via Carlo Fecia di Cessato n. 9/b, codice
fiscale 90038560026, sono state fuse mediante costituzione di nuova
associazione denominata "Università Popolare Biellese per l’educazione
continua - UPBeduca"
Per effetto di quanto sopra:
A) - l’associazione ha sede in Biella,-
B) - la durata dell’Associazione è illimitata.
C) - L’Associazione UPBeduca non ha fini politici né
confessionali. Ispirandosi al più completo pluralismo ed alla massima
tolleranza si propone quale centro di educazione continua e permanente dei giovani,
degli adulti e degli anziani ponendo al centro delle proprie attività lo
studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, l’aggiornamento culturale, le
iniziative editoriali. Garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e di
democraticità e, più in generale, della Costituzione e delle Leggi della
Repubblica Italiana. Può aderire ad Enti ed Associazioni aventi finalità
analoghe alle proprie nonché partecipare ad iniziative aventi scopi sociali,
culturali od umanitari.
A titolo esemplificativo e non tassativo, l’UPBeduca svolge le
seguenti attività:
a) organizza, promuove e gestisce corsi di cultura generale, di
formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, aggiornamento
culturale e didattico, perfezionamento e specializzazione;
b) organizza seminari, conferenze, dibattiti, convegni, corsi
monografici, anche a richiesta ed in collaborazione con altre Associazioni
culturali, Enti pubblici e privati;
c) favorisce l’orientamento scolastico e professionale, nonché
le attività di informazione, ricerca e sperimentazione;
d) promuove pubblicazioni, studi e scritti su tematiche varie;
e) organizza manifestazioni artistiche e culturali;
f) istituisce borse di studio e premi;
g) facilita lo scambio di comunicazioni e di esperienze di vita
fra gli associati; intensifica i rapporti culturali con Enti ed Associazioni
che perseguano i medesimi fini seguendo in particolar modo le direttive e le
attività delle Associazioni Nazionali alle quali è affiliata;
h) si impegna a svolgere ogni altra attività ritenuta utile al
perseguimento degli scopi statutari.
È fatto divieto all’UPB educa di perseguire direttamente o
indirettamente interessi economici non finalizzati alla realizzazione degli
scopi istituzionali, interessi politici, sindacali o di categoria, di prestare
ai propri associati servizi non compresi tra gli scopi statutari.
D) - per la durata stabilita dalle disposizioni transitorie allo
statuto sociale l’Associazione sarà amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da 20 (venti) membri nelle persone dei signori: Coen
Sacerdotti Sears David; Avignone Maria Grazia; Dellavalle Giovanni; Pelle
Vincenzo; Pavetto Gianfranco; Mozzone Ugo; Buemi Carmelo; Mello Carla; Radice
Sola Enzo; Rabaglio Riccardo; Ruffa Franco; Caccamo Arcangelo; Galazzo Alberto;
Coda Mer Odilia; Brauchli Bernard; Pagani Gabriele; Marconetto Adolfo; Arborio
Giuliana; Conti Fulvio; Guarini Alessandra, tutti in qualità di Consiglieri,
previa adesione scritta dei medesimi;
E) - per la durata indicata nello statuto sociale a comporre il
Collegio dei Revisori Contabili vengono chiamati i signori: Calvelli Dr.
Domenico; Loro Piana Dr.ssa Lucina; Nicolo Dr.Ssa Emanuela;
F) - per la durata indicata nello statuto sociale a comporre il
Collegio dei Probiviri vengono chiamati i signori: - Spola Rag. Giovanni;
Torello Viera Dr.ssa Ottavia; De Battistini Prof. Roberto;
G) - gli esercizi associativi si chiuderanno il 30 giugno di
ogni anno ed il primo esercizio della nuova associazione che decorrerà
conformemente al principio sancito dall’art. 2504 bis C.C., dalla pubblicazione
della notizia dell’atto di fusione sulla stampa locale, si chiuderà al 30
giugno 2005;
H) - l’Associazione sarà retta dallo statuto quale risulta dal
documento allegato in rogito sotto la lettera "A".
Gli effetti economici, contabili e fiscali dell’atto di fusione
vengono fissati rispettivamente a1 sensi dell’art. 2501 bis n. 6 C.C. e
dell’art. 123 comma 7 DPR 917/86 alla data del 1° agosto 2004.
Tutti gli effetti del presente contratto di fusione (riguardanti
la costituzione della beneficiaria) vengono fissati conformemente al principio
sancito dall’art. 2504 bis C.C. a decorrere, prudenzialmente, dalla
pubblicazione della notizia del presente atto di fusione sulla stampa locale.
La compagine associativa sarà composta dalla sommatoria degli
associati aventi diritto delle singole associazioni partecipanti alla fusione.
L’indirizzo della sede sociale (Via e numero civico) della nuova
Associazione beneficiaria, non più indicato nel testo statutario, è ubicato in
Biella Via Carlo Fecia di Cessato n. 9/b.
Biella, lì 20 settembre 2004. [f.to] Dr. Raffaello Lavioso,
notaio
*** numero di repertorio 62015, fascicolo numero 8596 –
registrato a Biella il 27/09/2004, serie I
L’Università Popolare di Biella (UPB), fondata nel 1902 e
ricostituita nel 1976, e l’Università Popolare Subalpina per l’educazione
continua (UPS), nata nel 1997, si fondono e danno vita in Biella
all’Associazione denominata Università Popolare Biellese per l’educazione
continua, continuazione ideale e materiale di entrambe, di seguito indicata con
l’acronimo UPBeduca. Fin dalla costituzione l’UPBeduca acquisisce pertanto lo
status di Istituto di Cultura Generale riconosciuto dal Ministero dei Ben
Culturali e Ambientali della Repubblica Italiana con nota ministeriale n. 13920
del 19 ottobre 1984 e di Istituto di Formazione Professionale accreditato in
data 28 novembre 2003 dalla Regione Piemonte. Essa potrà aderire ad
Associazioni di carattere nazionale ed internazionale che raggruppino e
rappresentino le Associazioni aventi analoghe finalità che operano per
l’educazione permanente degli adulti e la diffusione della cultura ed ispirano
la propria attività ai programmi socioculturali del Consiglio d’Europa di
Strasburgo di cui le Organizzazioni nazionali fanno parte.
L’UPBeduca non ha fini di lucro, politici o confessionali, ed è
un’Associazione, a carattere volontario, aperta pertanto al contributo del
volontariato.
L’UPBeduca ha sede in Biella, via L. Delleani 33/d. Privilegia
per la realizzazione delle sue attività il territorio biellese e favorisce l’
istituzione di sedi staccate in località diverse dalla sede sociale con
delibera del Consiglio di Amministrazione. Ogni sede staccata può essere dotata
di autonomia organizzativa e didattica purché quest’ultima non vada a
modificare le generali regole didattiche e amministrative stabilite dal CdA.
L’UPBeduca non ha fini politici né confessionali. Ispirandosi al
più completo pluralismo ed alla massima tolleranza si propone quale centro di
educazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani
ponendo al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il dibattito,
la formazione, l’ aggiornamento culturale, le iniziative editoriali. Garantisce
il rispetto dei principi di trasparenza e di democraticità e, più in generale,
della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana. Può aderire ad Enti
ed Associazioni aventi finalità analoghe alle proprie nonché partecipare ad
iniziative aventi scopi sociali, culturali od umanitari.
A titolo esemplificativo e non tassativo, l’UPBeduca svolge le
seguenti attività:
a)
organizza,
promuove e gestisce corsi di cultura generale, di formazione, qualificazione e
riqualificazione professionale, aggiornamento culturale e didattico,
perfezionamento e specializzazione;
b)
organizza
seminari, conferenze, dibattiti, convegni, corsi monografici, anche a richiesta
ed in collaborazione con altre Associazioni culturali, Enti pubblici e privati;
c)
favorisce
l’orientamento scolastico e professionale, nonché le attività di informazione,
ricerca e sperimentazione;
d)
promuove
pubblicazioni, studi e scritti su tematiche varie;
e)
organizza
manifestazioni artistiche e culturali;
f)
istituisce
borse di studio e premi;
g)
facilita
lo scambio di comunicazioni e di esperienze di vita fra gli associati;
intensifica i rapporti culturali con Enti ed Associazioni che perseguano i
medesimi fini seguendo in particolar modo le direttive e le attività delle
Associazioni Nazionali alle quali è affiliata;
h)
si impegna
a svolgere ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento degli scopi
statutari.
È fatto divieto all’UPBeduca di perseguire direttamente o
indirettamente interessi economici non finalizzati alla realizzazione degli
scopi istituzionali, interessi politici, sindacali o di categoria, di prestare
ai propri associati servizi non compresi tra gli scopi statutari.
Legale Rappresentante dell’UPBeduca è il Presidente pro tempore.
L’emblema dell’Associazione, che deve essere fedelmente
riportato sui documenti ufficiali, è l’acronimo UPBeduca in campo tondo con la
data 2004 e tra parentesi (1902-1976-1997) attorniato da dodici stelle
rappresentanti il numero delle Nazioni fondatrici della nuova Unione Europea.
Le entrate dell’UPBeduca, che vanno a costituire un fondo
comune, sono composte da:
a)
le quote
associative annuali e le eventuali quote di entrata;
b)
i
contributi volontari degli associati;
c)
i
contributi finanziari da chiunque erogati purché richiesti dall’ Associazione e
comunque accettati dalla stessa su delibera del CdA;
d)
eventuali
quote straordinarie richieste agli associati, che debbono essere deliberate
dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative od evenienze che
richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio preventivo ordinario;
e)
le quote
(i contributi) di frequenza ai corsi promossi dall’UPBeduca;
f)
i
contributi derivanti da attività di prestazione di servizi ad associati o a
terzi;
g)
i beni
mobili ed immobili acquisiti dall’UPBeduca;
h)
le
sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati purché accettati con
delibera dal CdA;
i)
i fondi
pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerte di ben o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
j)
le entrate
derivanti da cessioni di immobilizzazioni;
k)
gli avanzi
di gestione.
Gli associati, durante la vita dell’UPBeduca, non possono,
neppure in caso di recesso o di esclusione, chiedere la divisione del fondo
comune, del capitale o delle eventuali riserve, né la restituzione delle quote
associative o dei contributi versati, né ricevere in distribuzione utili od
avanzi di gestione in qualsiasi forma od in modo indiretto.
Gli importi
versati a titolo di quota o di contributo associativo sono intrasmissibili sia
per atto tra vivi che per causa di morte e non possono essere rivalutati.
Gli associati sono tenuti al versamento di quote associative
annuali nella misura stabilita dal CdA. Dette quote saranno richieste dal
Tesoriere all’inizio dell’anno sociale. Lo stesso CdA potrà altresì stabilire
una quota d’entrata una tantum per i nuovi associati ordinari determinandone la
misura. Potranno essere richiesti in caso di necessità versamenti di quote
straordinarie, che debbono essere deliberate dall’Assemblea in relazione a
particolari iniziative od evenienze che richiedano disponibilità eccedenti
quelle del bilancio preventivo ordinario. In caso d’urgenza la delibera può
essere assunta dal CdA e deve essere ratificata dalla prima Assemblea utile,
convocata per altri motivi o convocata appositamente. Le quote ed i contributi
annuali per gli associati Fondatori ed Ordinari dovranno essere versati entro i
termini previsti dal presente Statuto per la presentazione dei Rendiconti. In
difetto l’associato verrà messo in mora con comunicazione scritta e da tale
momento non potrà esercitare il diritto di voto in Assemblea. Passato l’intero
anno sociale l’associato perderà tale qualità e potrà essere eventualmente
riammesso solo a seguito di una nuova procedura di ammissione.
L’esercizio
sociale inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno, in concomitanza
con l’Anno Accademico. Entro tre mesi dal termine dell’esercizio sociale il
Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio consuntivo
(comprendente l’inventario, lo stato patrimoniale, il conto dei profitti e
delle perdite ed il rendiconto finanziario), nonché il bilancio preventivo per
l’esercizio successivo; entro il medesimo termine tali documenti debbono essere
sottoposti, per l’approvazione, all’Assemblea.
Eventuali residui di bilancio rimarranno a disposizione nel
fondo comune o potranno essere destinati dal CdA a favore di particolari
esigenze connesse al raggiungimento dei fini sociali. Le quote ed i contributi
ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento
dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L’associato
dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’UPBeduca è tenuto al
pagamento delle quote e dei contributi sociali per tutto l’anno in corso.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita
dell’UPBeduca, sotto qualsiasi forma, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposti dalla legge.
L’eventuale avanzo di gestione dovrà obbligatoriamente essere
reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Possono essere
associati dell’UPBeduca tutte le persone in possesso di cittadinanza della
Comunità Europea o di regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese. Per i
minorenni è richiesta anche l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le
veci. Oltre alle persone fisiche possono essere associati anche Associazioni,
Enti, Fondazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto o in
concorrenza con quelli dell’UPBeduca, gli Enti Locali e gli Enti Pubblici.
Gli associati possono essere:
a)
Fondatori;
b)
Benemeriti;
a)
Ordinari;
b)
Frequentatori.
Gli associati non assumono alcun onere di natura finanziaria e/o
patrimoniale che ecceda l’importo delle rispettive quote associative. La qualità
di associato comporta il diritto di partecipare alla vita sociale dell’UPBeduca
ed usufruire dei servizi erogati secondo le modalità stabilite dal Consiglio di
Amministrazione. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire alle
assemblee, di eleggere ed essere eletti negli organi statutari, di essere
chiamati a far parte di Commissioni di studio o di lavoro. È esclusa ogni
limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa, nel pieno rispetto dell’uniformità del
rapporto associativo stesso.
Nelle assemblee hanno uguale diritto di voto singolo tutti gli
associati in regola con le quote associative. Gli associati minori d’età non
potranno votare per l’approvazione dei bilanci.
Gli associati Ordinari sono le persone fisiche o giuridiche che,
condividendo le finalità dell’Associazione, chiedono di farne parte. La qualità
di associato Ordinario si acquista con l’accettazione della domanda di
ammissione da parte del CdA e con il versamento della quota stabilita
annualmente dall’Assemblea ed eventuali quote di entrata. In ogni anno sociale
potranno essere ammessi nuovi associati Ordinari nella misura massima del 20%
degli associati Ordinari con diritto di voto verificati alla prima assemblea dell’anno
sociale.
Gli associati Fondatori sono i soci dell’UPB e dell’UPS,
associazioni che hanno dato vita alla presente Associazione. Successivamente a
quest’atto gli associati Fondatori assumono a tutti gli effetti i diritti ed i
doveri degli associati Ordinari.
Sono associati Frequentatori le persone fisiche che, intendendo
fruire delle attività culturali e didattiche dell’UPBeduca, versano la quota
associativa ed il contributo per la frequenza alle stesse. La loro associazione
ha inizio nel momento in cui si iscrivono ed ha termine il 30 giugno, cioè al
termine dell’esercizio sociale.
Sono associati Benemeriti coloro che, per particolari
benemerenze acquisite nei confronti dell’UPBeduca, vengono nominati tali
dall’Assemblea degli Associati o dal CdA. In quest’ultimo caso la delibera deve
essere ratificata comunque dall’Assemblea espressamente convocata o dalla prima
Assemblea utile. Possono essere considerati associati Benemeriti gli Enti
Locali, altri Enti ed Associazioni che contribuiscano fattivamente alla vita ed
alla crescita dell’Associazione. La benemerenza può essere soggetta a scadenza
in dipendenza delle valutazioni del CdA. Enti ed Associazioni benemeriti
possono nominare il loro rappresentante in Assemblea con formale delibera che
avrà validità fino a revoca oppure essere rappresentati direttamente dal legale
rappresentante.
Il CdA e/o l’Assemblea possono disporre l’esenzione dal
versamento della quota associativa per categorie di soggetti o per singole
persone. In ogni caso, per problemi riguardanti entrate ed uscite in deroga
alle procedure normali, le decisioni del CdA debbono essere ratificate
dall’Assemblea degli associati.
Gli associati
sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri
associati che con i terzi. Gli associati si impegnano ad accettare
integralmente le norme del presente Statuto. L’appartenenza all’UPBeduca ha
carattere libero e volontario, ed impegna gli aderenti al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze stabilite.
L’associato è altresì tenuto a non adottare comportamenti
personali o professionali che possano essere lesivi della dignità
dell’UPBeduca, a non danneggiare con comportamenti o dichiarazioni l’UPBeduca,
a non prestare contemporaneamente medesimi servizi presso l’UPBeduca ed altre
istituzioni che il CdA ritenga concorrenti. L’associato è tenuto al versamento
annuale delle quote e dei contributi associativi a decorrere dal 1 luglio di
ogni anno, sulla base delle cifre deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
L’associato è altresì tenuto a recarsi regolarmente presso la
sede sociale per prendere atto delle comunicazioni sociali ed aggiornare i
propri recapiti.
La qualità di associato può venir meno per i seguenti motivi:
a)
per
recesso: ogni associato può recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione
al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata;
b)
per
decadenza: quando vengano meno i requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
c)
per
morosità: quando l’associato abbia ritardato i pagamenti delle quote per oltre
un anno dall’inizio dell’anno sociale;
d)
per
esclusione: in caso di gravi mancanze nei confronti dell’UPBeduca o di altri
associati, di comportamento non conforme agli scopi dell’UPBeduca, di accertati
casi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi
del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, il Consiglio
di Amministrazione, dietro motivato parere del Collegio dei Garanti che sentirà
l’associato, delibera con voto segreto ed a maggioranza dei due/terzi dei
presenti l’esclusione dell’associato.
Nei casi b), c) e
d) il provvedimento di perdita della qualità di associato, con le relative
motivazioni, deve essere comunicato all’associato entro trenta giorni dalla
delibera di Consiglio; egli, entro quindici giorni, può far pervenire per
iscritto le proprie motivate controdeduzioni al Consiglio di Amministrazione,
chiedendo il riesame della questione nel corso del primo Consiglio. Contro la
delibera definitiva del CdA l’ associato può in ulteriore istanza proporre
istanza all’Assemblea.
Le norme del presente articolo non si applicano agli associati
Frequentatori che, per la natura della loro associazione, decadono
automaticamente al termine dell’anno sociale.
Organi
dell’UPBeduca sono:
a)
l’Assemblea
degli Associati;
b)
il
Consiglio di Amministrazione;
c)
il
Presidente;
d)
l’Ufficio
di Presidenza;
e)
il
Collegio dei Revisori dei Conti;
f)
il
Collegio di Garanzia.
I Consiglieri di Amministrazione, i Revisori dei Conti e i
componenti del Collegio di Garanzia sono eletti dall’Assemblea degli Associati
e durano in carica quattro anni (salvo i casi in seguito specificati).
Per il perseguimento dei propri fini istituzionali
l’associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma
volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono unicamente
essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata,
nei limiti che verranno stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione e previa sua
autorizzazione. In caso di particolare necessità, l’Associazione potrà assumere
lavoratori dipendenti o parasubordinati oppure avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’UPBeduca.
Hanno diritto di partecipare e di votare all’Assemblea tutti gli associati in
regola con le quote associative. L’Assemblea degli Associati può essere
ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è da considerarsi straordinaria quando
si riunisce per deliberare modifiche dello Statuto o sciogliere l’Associazione.
All’Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
a)
fornire
gli orientamenti generali e di indirizzo, annuali e pluriennali, dell’UPBeduca
e deliberare contestualmente sull’attività svolta;
b)
deliberare
sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo;
c)
eleggere
il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, il
Collegio di Garanzia;
d)
revocare,
nel corso del mandato, il CdA, il CdRdC, il CdG e procedere di conseguenza a
nuove elezioni; nel caso di decadenza deliberata nei confronti di singole
persone la sostituzione verrà adottata secondo quanto disposto dall’art. 14;
e)
ratificare
le ammissioni di nuovi associati ordinari e benemeriti;
f)
fungere da
sede di appello avverso le delibere del CdA;
g)
eleggere,
con maggioranza di tre/quarti, come Presidente Onorario la personalità di
spicco del mondo socio-culturale biellese proposta dal Consiglio di
Amministrazione con delibera presa a maggioranza dei tre/quarti.
h)
conferire
al Presidente o ad altra persona designata dall’Assemblea i poteri di
straordinaria amministrazione in caso di acquisizione, di cessione, di
costituzione di diritti reali immobiliari;
i)
deliberare
su ogni altro argomento interessante l’UPBeduca.
L’Assemblea viene convocata in via ordinaria obbligatoriamente
una volta l’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’ esercizio, cioè entro il
30 settembre, per l’approvazione di bilancio consuntivo e bilancio preventivo
predisposti ed approvati precedentemente dal CdA.
L’Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, è
convocata dal Presidente sentito il CdA:
a)
su
richiesta del Consiglio di Amministrazione a maggioranza;
b)
su
richiesta di almeno un/decimo degli associati;
c)
su
richiesta unanime del Collegio di Garanzia.
In ogni caso devono essere specificati con chiarezza gli
argomenti all’ordine del giorno nel caso b) devono essere indicati i nomi dei
richiedenti.
L’Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente
l’indicazione di eventuali richieste formulate dagli organi di cui ai punti a),
b) e c) dell’art. 11. Deve contenere l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e
l’ora della prima e della seconda convocazione. Quest’ultima deve essere
fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione. L’avviso deve essere affisso
nella sede sociale, nelle segreterie delle sezioni staccate e nelle sedi dei
corsi almeno quindici giorni prima della data prevista, nonché diffuso
con le forme di pubblicità che il CdA riterrà più opportune ed idonee tenuto
conto dell’importanza e dell’eccezionalità degli argomenti agli Ordini del
Giorno e del numero degli iscritti che hanno diritto a partecipare.
L’Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza di almeno la metà più uno degli associati in regola con il
pagamento delle quote associative. In seconda convocazione essa è validamente
costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti personalmente o per
delega.
È consentita delega ad altro associato. Ogni associato può avere
al massimo una delega.
Ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea l’ufficio elettorale
espressamente nominato dal CdA contestualmente all’indizione della stessa
procederà preventivamente alla verifica dei poteri.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’UPBeduca o da
persona da lui proposta ed accettata dall’Assemblea e verbalizzata dal
segretario. Quando l’Ordine del giorno prevede il rinnovo delle cariche sociali
l’Assemblea viene presieduta da un associato che non sia candidato a cariche
sociali indicato dal Presidente.
Il Presidente dell’UPBeduca ha inoltre facoltà, qualora ne
ravveda la necessità, di incaricare alla redazione del verbale un notaio, che è
in ogni caso obbligatorio nel caso di Assemblea straordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice (metà più
uno dei voti espressi).
L’Assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice dei
presenti nel caso di modifiche dello Statuto, con la maggioranza di tre/quarti
degli associati aventi diritto al voto nel caso di scioglimento dell’
Associazione.
Le deliberazioni
votate legittimamente dall’Assemblea obbligano tutti gli associati, compresi i
contrari, gli astenuti e gli assenti.
Il voto dell’Assemblea è sempre palese tranne nei casi di
elezioni di organi sociali e nel caso in cui lo richieda il Presidente
dell’Assemblea o la maggioranza della stessa per deliberare su casi personali o
decisioni di particolare rilevanza e riservatezza. Allo spoglio delle schede
dello scrutinio segreto è preposto l’ ufficio elettorale.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da non più di undici
membri eletti dall’Assemblea degli associati, di cui almeno sette scelti tra
gli associati ordinari e gli Associati benemeriti con almeno due anni compiuti
con tali qualifiche. Nel CdA deve essere garantita un’adeguata rappresentanza delle
sedi staccate. Il CdA resta in carica per quattro anni e non vi sono limiti
alla rielezione. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altri impedimenti
di uno o più consiglieri il Consiglio provvede, entro sessanta giorni, agli
atti necessari alla loro sostituzione a partire dal primo escluso tra i non
eletti nella votazione dell’ultima Assemblea degli Associati; ove mancassero i
non eletti con i requisiti indicati, il Consiglio di Amministrazione indirà
elezioni suppletive entro sessanta giorni per l’elezione dei nuovi consiglieri.
Tutti i consiglieri surroganti scadono insieme a quelli in carica all’atto
della loro nomina. In caso di decadenza di almeno sei consiglieri il Consiglio
decade con l’obbligo di procedere immediatamente a nuove elezioni.
Il CdA ha il compito di:
a)
dare
attuazione alle direttive generali stabilite dall’Assemblea promuovendo ogni
iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali;
b)
eleggere
al proprio interno, nel corso della sua prima seduta dopo l’elezione,
presieduta dal consigliere più anziano, il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario ed il Tesoriere
c)
redigere
ed approvare bilancio consuntivo e preventivo, richiedendo ed effettuando tutte
le integrazioni che si rendano necessarie prima di passarli, per l’approvazione,
all’Assemblea degli Associati;
d)
stabilire
la misura di tutte le quote associative e dei contributi da richiedere agli
associati; stabilire l’eventuale esenzione dal versamento della quota
associativa per categorie di soggetti o per singole persone;
e)
definire
all’inizio di ogni anno sociale gli elenchi degli associati;
f)
deliberare
l’accettazione delle domande d’ ammissione di nuovi associati;
g)
deliberare
l’esclusione degli associati laddove se ne presenti la necessità in base
all’art. 9;
h)
approvare
l’elenco dei docenti ed i programmi annuali dei corsi e delle altre attività
culturali, ricreative, artistiche ed associative;
i)
assumere e
licenziare il personale dipendente, fissandone compiti e retribuzioni;
j)
stabilire
i compensi dei docenti;
k)
stabilire
i limiti dei compensi di spese effettivamente sostenute nell’esercizio di
compiti legati all’associazione da parte di associati, componenti degli organi
sociali o collaboratori a qualunque titolo;
l)
emanare il
regolamento didattico, operativo ed amministrativo dell’Associazione per
definire con più dettagli compiti e funzioni di ognuno;
m)
conferire
al Presidente, per atti specifici (esclusa l’acquisizione, la cessione, la
costituzione di diritti reali immobiliari;), poteri di straordinaria
amministrazione;
n)
provvedere
a qualsiasi ulteriore incombenza che non sia di pertinenza esclusiva
dell’Assemblea.
Il Consiglio di
Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente ogni volta che lo
stesso lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei
Consiglieri, in ogni caso non meno di quattro volte l’anno.
Deve essere riunito anche quando lo richiedano formalmente
all’unanimità il Collegio dei Revisori dei Conti o il Collegio di Garanzia.
La prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione viene
convocata e presieduta dal Consigliere Anziano e deve tenersi entro quindici
giorni dall’Assemblea nella quale è avvenuta l’elezione. Le riunioni successive
vengono convocate e presiedute dal Presidente.
Le riunioni del CdA devono essere convocate con un preavviso di
cinque giorni mediante posta ordinaria e/o posta elettronica, con avviso
scritto contenente data, ora, luogo di riunione e Ordine del Giorno
dettagliato. In ogni caso l’avviso scritto deve essere esposto in sede almeno
cinque giorni prima della data della riunione. La dicitura “varie ed eventuali”
non consente in ogni caso di porre ai voti delibere, pena la non validità delle
stesse.
Le riunioni del CdA sono valide con la presenza della maggioranza
dei Consiglieri. In assenza del Presidente vengono presiedute dal
Vicepresidente, in subordine dal Consigliere Anziano. Alle riunioni possono
partecipare i Revisori dei Conti senza diritto di voto.
Il CdA delibera a maggioranza semplice dei presenti per voto
palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità il voto del Presidente
vale doppio.
È motivo di decadenza dalla carica di Consigliere eletto
l’assenza non giustificata dalle riunioni del Consiglio per oltre tre volte
consecutive. La decadenza è deliberata dal Consiglio.
I Consiglieri sono tenuti a mantenere la segretezza sulle
decisioni prese e sul modo in cui si è arrivati al voto. Le sedute e le
deliberazioni sono verbalizzate dal Segretario su apposito registro e non
possono in ogni caso essere portate a conoscenza integrale a terzi né agli
associati. Il Segretario provvederà altresì a comunicare mediante affissione
nella sede sociale un estratto delle decisioni.
Il Presidente viene
eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione tra i propri
membri. Contestualmente al Presidente il CdA elegge a maggioranza assoluta al
proprio interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il CdA può
proporre, con la maggioranza dei tre/quarti, all’Assemblea una personalità di
spicco del mondo socio-culturale biellese per la nomina a Presidente Onorario.
Quest’ultimo fa parte di diritto del CdA senza diritto di voto.
Il Presidente,
che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, decade in ogni caso alla
scadenza del Consiglio.
Il Presidente:
a)
è il
responsabile esecutivo delle delibere dell’ Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione e ne cura ogni fase attuativa;
b)
convoca e
presiede le riunioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio di
Amministrazione;
c)
può essere
investito di poteri di straordinaria amministrazione per atti specifici con
delibera del CdA e, nel caso di acquisizione o cessione di immobili, con
delibera dell’Assemblea;
d)
coordina e
dirige tutte le attività dell’UPBeduca seguendo le direttive di Assemblea e
CdA;
e)
nell’espletamento
delle sue funzioni si avvale di persone che ricoprano le funzioni di
Coordinamento Didattico, di Addetto Stampa e altre che dovessero rendersi
necessarie; tali persone possono essere individuate dal Presidente all’interno
del CdA, tra gli associati e all’esterno dell’UPBeduca. Ogni funzione può
essere ricoperta da più persone che debbono collaborare pariteticamente tra di
loro con compiti differenziati e deve comunque essere approvata dal CdA.
Nell’adempimento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato
dall’Ufficio di Presidenza di cui fanno parte il Vicepresidente, le persone che
ricoprono le funzioni di Segreteria, Coordinamento Didattico, Tesoreria,
Addetto Stampa e altre eventuali funzioni operative comprese quelle che
riguardano le attività delle sezioni staccate. Ulteriori funzioni possono
essere previste in dipendenza dell’avvio dell’attività di Formazione
Professionale che l’UPBeduca considera essenziale alla realizzazione dei propri
fini culturali e sociali.
I compiti assegnati alle varie funzioni sono i seguenti:
a)
la
Segreteria, in accordo con il Presidente, è responsabile dell’organizzazione e
conduzione degli uffici, della tenuta dei protocolli della corrispondenza,
della stesura dei verbali del CdA e dell’Ufficio di Presidenza nonché
dell’Assemblea, delle informazioni da dare al pubblico e agli associati,
dell’attività di iscrizione e rinnovo secondo orari stabiliti in base alle
esigenze, della tenuta del registro degli associati, della collaborazione alla
stesura della Guida annuale ai Corsi, di ogni altra attività sia considerata
essenziale o utile al conseguimento dei fini istituzionali;
b)
il
Coordinamento della Didattica e della Ricerca si occupa dei rapporti con i
docenti per tutto quanto attiene la didattica e i progetti di ricerca approvati
dal CdA; predispone i calendari settimanali delle lezioni, i registri delle
singole classi e quelli generali delle materie e dei corsisti; cura la
compilazione della pubblicazione “Guida annuale ai corsi” e il mantenimento del
sito Internet; predispone materiale informativo su richieste di nuovi corsi; di
concerto con il Presidente propone i risultati del suo lavoro al CdA per
l’approvazione;
c)
la
Tesoreria cura tutta la parte contabile, fiscale e previdenziale dell’UPBeduca,
registra i movimenti contabili su appositi registri che saranno custoditi
presso la sede sociale, di concerto con il Presidente predispone i bilanci che
saranno presentati per l’approvazione al CdA e all’Assemblea;
d)
la
funzione di Addetto Stampa deve essere espletata in pieno accordo con il
Presidente.
L’Assemblea
nomina tre Revisori dei Conti, avuto riguardo alla loro competenza. Essi sono
eletti in concomitanza con le elezioni per il Consiglio di Amministrazione,
durano in carica quattro anni o comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio
di Amministrazione, e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti tra di loro
eleggono un presidente.
Ai Revisori dei
Conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione
amministrativa dell’UPBeduca. In particolare essi hanno come compito:
a)
esercitare
il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione e
vigilare sull’osservanza delle disposizioni amministrative e fiscali;
b)
esaminare
i rendiconti economico-finanziari e verificarne la corrispondenza alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c)
accertare
semestralmente la consistenza di cassa, di valori e di titoli di proprietà
sociale;
d)
predisporre
una relazione annuale sugli aspetti contabili e finanziari in occasione
dell’assemblea per l’approvazione dei rendiconti.
I Revisori dei
Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza
diritto di voto.
Essi possono in qualsiasi momento decidere collegialmente ispezioni e controlli.
L’Assemblea
nomina tra gli associati tre Garanti, avuto riguardo alla loro autorevolezza.
Essi sono eletti in concomitanza con le elezioni per il Consiglio di
Amministrazione, durano in carica quattro anni o comunque fino all’elezione del
nuovo Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili. I Garanti tra di loro
eleggono un presidente.
Gli associati si
impegnano a riconoscerne l’autorevolezza per dirimere eventuali controversie.
I Garanti sono
chiamati a vigilare sull’osservanza dello Statuto e ad esaminare e dirimere
doglianze, controversie e ricorsi degli associati nei confronti degli Organi
Sociali oppure tra gli associati stessi. Essi potranno procedere esclusivamente
su richiesta degli associati e non di propria iniziativa. Di tale procedimento
deve essere data comunicazione scritta agli interessati.
Ogni controversia
deve essere esaminata nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione; il
Collegio dei Garanti esprime la sua decisione nel termine di sessanta giorni; a
questo scopo potrà sentire associati e non associati.
Ogni decisione
dovrà essere comunicata alle parti interessate entro quindici giorni. Se il
Collegio dei Garanti riterrà opportuni provvedimenti di qualsiasi tipo, dovrà
comunicare entro pari termine le sue raccomandazioni all’Organo Sociale
competente a prenderli.
I Garanti possono, se invitati, partecipare alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e sono tenuti a mantenere la
massima segretezza sul processo con il quale sono state prese le decisioni.
L’associazione
potrà essere messa in liquidazione con delibera dell’Assemblea Straordinaria
degli Associati, la quale nominerà uno o più Liquidatori che sostituiranno il
Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza; il
patrimonio residuo verrà devoluto ad associazioni od enti con finalità
identiche o analoghe o, in subordine, a fini di pubblica utilità, restando
salve eventuali eccezioni imposte dalla Legge.
Per quanto non compreso nel presente statuto, si dovrà fare
riferimento alle norme di Legge vigenti.
Poiché l’UPBeduca
nasce dalla fusione di UPB e UPS, entrambe le associazioni del tutto operative
al momento, che vantano buoni risultati ed usufruiscono di ottimi collaboratori
nelle funzioni chiave della vita associativa, si ritiene di dover operare da
subito con una struttura transitoria della durata di tre esercizi sociali così
articolata:
a)
l’Assemblea
degli Associati è formata dai soci delle due Associazioni che intendano aderire
esplicitamente per iscritto all’UPBeduca;
b)
il
Consiglio di Amministrazione è formato dai Consiglieri delle due Associazioni
in carica al momento, in numero comunque paritetico, purché essi lo accettino
esplicitamente per iscritto;
c)
le
funzioni operative vengono svolte dalle stesse persone in carica nell’UPB e
nell’UPS purché manifestino piena adesione e disponibilità alla nuova
impostazione dandone comunicazione scritta. A tal fine il Presidente deve fin
da subito affidare là dove si manifesti l’esigenza, d’accordo con gli
interessati, compiti differenziati. Nel caso in cui il CdA, a maggioranza dei
tre/quarti, ritenga che si debba, nei primi tre anni, anticipare
l’ottimizzazione delle risorse umane così come previsto dall’art. 16 (Il
Presidente e l’Ufficio di Presidenza) può invitare il Presidente alla scelta
immediata dei suoi collaboratori così come previsto dal citato art. 16.
d)
la prima
riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione, convocata e presieduta dal
Garante della Procedura (vedi punto f), deve tenersi entro quindici giorni
dalla costituzione dell’UPBeduca e deve provvedere alla elezione delle nuove
Cariche Sociali;
e)
nei tre
anni di transizione sono sospese le norme che prevedono un numero massimo di
consiglieri non superiore a undici comprese le surroghe e l’obbligo di
procedere immediatamente a nuove elezioni del CdA nel caso di dimissioni di almeno
cinque consiglieri.
f)
Viene
individuato, allo scopo di facilitare le procedure di fusione e di evitare ogni
contenzioso, un Garante della Procedura, individuato nella persona del
Presidente pro tempore della locale Fondazione Cassa di Risparmio di Biella,
ente riconosciuto fondamentale per la vita associativa di entrambe le
Università;
g)
Il nuovo
Collegio dei Revisori dei Conti viene costituito con tre membri, uno dei quali
indicato dal CdA dell’UPB, uno dal CdA dell’UPS ed uno dal Garante della
Procedura;
h)
Il nuovo
Collegio di Garanzia viene costituito con tre membri, uno dei quali indicato
dall’CdA dell’UPB, uno dal CdA dell’UPS, ed uno dal Garante della Procedura.
Tale Collegio è anche incaricato di dirimere eventuali problemi derivanti dalla
fusione in accordo con il Garante della Procedura.
lo Statuto è comprensivo delle modifiche di adeguamento per
l’iscrizione al registro delle A.P.S.
registrazione: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Biella – 17 marzo 2009 – al n.
1069 serie 3
ultimo aggiornamento di
questa pagina: giovedì 5 maggio 2011